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Le categorie di sinistri

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Cosa denunciare e a chi? Dopo un incidente sono diverse
le procedure da seguire a seconda della casistica

Per il mondo assicurativo gli incidenti stradali non sono tutti uguali, o meglio, sono state create dal legislatore delle casistiche ben definite sulla base delle quali l’assicurato, che è stato coinvolto in un incidente stradale, sa esattamente come comportarsi per la denuncia del sinistro, ovvero a chi far pervenire la richiesta danni per essere conseguentemente risarcito.
Una casistica fra tutte è la procedura divenuta ormai famosa con il nome di “risarcimento diretto”, entrata in vigore dal 1 febbraio 2007, grazie alla quale la liquidazione del danno subito è diventata decisamente più celere.
Ma quali sono queste categorie di sinistri?

  • La prima, come abbiamo già anticipato, è il risarcimento diretto, l’unico caso in cui la richiesta di risarcimento va fatta direttamente alla propria Compagnia e non più a quella del conducente responsabile dell’incidente. Questa procedura, che vedremo più nel dettaglio, come le altre che seguiranno, in articoli dedicati a ciascuna di esse, si applica se si viene coinvolti in un incidente tra due veicoli a motore, con targa italiana e regolarmente assicurati, ed anche in presenza di feriti. Come avrete intuito la procedura di risarcimento diretto non è attuabile in tutti quei casi in cui non si rientri nei parametri suddetti, vediamo quindi le altre categorie.
  • Incidente stradale con auto straniera. Quest’ultimo può avvenire su territorio italiano, oppure all’estero. Nel primo caso la richiesta danni va inoltrata all’UCI (ufficio centrale italiano), nel secondo invece all’ufficio dello stato estero (può venire in aiuto l’elenco presente sulla carta verde), l’equivalente dell’UCI italiano, oppure alla compagnia di assicurazione della controparte.
  • Incidente stradale in cui sono stati coinvolti più di due veicoli. La richiesta danni va fatta alla compagnia di controparte, se ci sono più veicoli alla compagnia del conducente responsabile del nostro danno.
  • Incidente con un ciclomotore targato prima del 14 luglio 2006 (sistema previsto dal D.P.R. del 6 marzo 2006 n. 153), a questi però si può applicare la procedura di risarcimento diretto se l’assicurato ha espressamente e volontariamente aderito al nuovo regime.
  • Se il conducente del veicolo ha riportato gravi danni fisici. Il parametro tecnico per sapere se il danno fisico è grave o meno grave è stato stabilito nella percentuale del 9%, al di sopra del quale quindi diventa grave.
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