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Gli eventi assicurabili sulla polizza incendio

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Garanzie di base e garanzie accessorie, ecco i vari tipi di “danno”

Per entrare più nello specifico delle caratteristiche di una polizza incendio, occorre premettere a monte una sorta di distinzione tra i vari tipi di danno e, conseguentemente, tra le fattispecie di eventi assicurabili.
Essi si suddividono in quattro macrocategorie, generalmente opzionabili o già incluse nei contratti assicurativi stipulati tra il contraente (in questo caso assicurato è un bene) e la compagnia:

Danni materiali e diretti
Danni consequenziali
• Danni indiretti
Danni da responsabilità

In attesa di stilare un elenco puntuale dei vari casi “assicurabili” (utile a titolo esemplificativo per chi volesse stipulare una polizza senza escludere garanzie che possano rivelarsi indispensabili), potremmo tentare di definire, in via generica, queste quattro macro aree.
Per danno materiale e diretto si intende l’azione diretta e immediata di un evento sul bene:
es: un fulmine si abbatte su un capannone che genera energia elettrica con cui viene alimentata una fabbrica alimentare: il danno materiale e diretto è soltanto la distruzione delle strutture murarie del capannone e degli impianti energetici qui contenuti.
Il danno consequenziale, invece, è l’effetto diretto (sempre inteso come danno materiale) derivante dal danno provocato da un evento, privo cioè di una propria autonomia causale.
Es: rimanendo sul caso del fulmine “di prima”. Stabilito il danno diretto già descritto sopra, il danno consequenziale potrebbe essere costituito dal deperimento delle merci contenute in un frigo che ha perso la sua alimentazione e da tutti i danni materiali direttamente derivanti dalla mancanza di approvvigionamento elettrico.
L’espressione danno indiretto, invece, designa una sorta di “gemello” (o meglio complementare) del danno consequenziale: è privo di una autonomia causale ma, a differenza del danno consequenziale, va riferito a danni cosiddetti “non materiali”.
Es: proseguendo per la “filiera disastrosa” del primo fulmine, immaginiamo che il danno successivo a quelli già presi in esame sia il fermo della produzione della nostra azienda, pur mantenendo fissi i costi del personale e dell’affitto dei capannoni, ma a fronte di introiti interrotti (lucro cessante) per la mancata produzione. Questo è, per l’appunto, un danno indiretto.
E siamo ora al danno da responsabilità. Si tratta, come abbiamo visto in altri capitoli, della pretesa di terzi per i danni a loro causati da un evento occorso ad un bene di nostra proprietà o comunque sotto la nostra responsabilità.
Es: immaginiamo ora che l’evento preso finora ad esempio abbia provocato un’esplosione che abbia danneggiato una fonderia confinante alla nostra. Il danno da responsabilità, in questo caso – un po’ come un tamponamento a catena nel ramo Rc Auto – sarà costituito dal danno diretto, consequenziale e indiretto provocato al proprietario della fonderia.

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