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Il risarcimento diretto

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Dal 1 febbraio 2007 è la propria Compagnia a indennizzare

Il 1 febbraio 2007 è una data importante per il mondo delle assicurazioni auto, ha portato un grande cambiamento in tema di risarcimento a seguito di sinistro. Infatti a partire da quella data, grazie a una legge del 2006, chi ha subito un incidente stradale con altro veicolo a motore (entrambi con targa italiana e regolarmente assicurati, ed anche in presenza di feriti) deve presentare la richiesta danni direttamente alla propria Compagnia che è tenuta a risarcire il danno. Un cambiamento che comporta non pochi vantaggi. Primo fra tutti un’accelerata nei tempi di liquidazione: il proprio assicuratore è obbligato a formulare una offerta di risarcimento non oltre i 60 giorni a partire dal giorno in cui gli è pervenuta la richiesta danni al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alle persone, inoltre il termine di 60 giorni si riduce della metà nel caso in cui i due conducenti abbiano sottoscritto di comune accordo il Cid, un gran risparmio di tempo, al giorno d’oggi un bene alquanto prezioso, per questo, come abbiamo sottolineato più volte, è molto importante la compilazione corretta (ma soprattutto la firma di entrambi) del modulo blu. Una volta che la propria Compagnia di assicurazione ha formulato la propria offerta e questa è stata accettata dal danneggiato, il pagamento della stessa deve essere effettuato entro 15 giorni.
Ebbene, il risarcimento diretto ha alleggerito gli assicurati di non pochi grattacapi, ma non sempre è attuabile, ci sono dei casi in cui la nuova procedura non si applica, bisogna fare attenzione a quali casi rimangono fuori in quanto sarà necessario presentare la richiesta danni non più alla propria Compagnia, bensì a quella del veicolo ritenuto responsabile dell’incidente. A questo punto vediamo i parametri richiesti per rientrare nella procedura del risarcimento diretto.

  • Primo, come abbiamo già sottolineato all’inizio, l’incidente deve coinvolgere non più di due veicoli a motore, con targa italiana, regolarmente assicurati.
  • Secondo, se uno dei due veicoli, o entrambi, è un ciclomotore, questo deve essere stato targato dopo il 14 luglio 2006, mentre al ciclomotore in circolazione prima di questa data, la nuova procedura di risarcimento diretto si applica solo se l’assicurato ha aderito in maniera volontaria al nuovo regime.
  • Terzo, il conducente del veicolo che ha subito l’incidente non deve essere ferito grave, e per ferito grave s’intende che non deve aver riportato danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%. Diverso è il caso dei trasportati, si applica la procedura di risarcimento diretto se questi hanno riportato lesioni anche gravi (ovvero con I.P. superiore al 9%).
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