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Assicurazione auto e moto contro gli eventi atmosferici

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Tra le garanzie accessorie di una Rc auto, eccone una che sarebbe meglio non mancasse mai

Come abbiamo visto in altri capitoli di questo portale, fra le cose a cui prestare la massima attenzione prima di stipulare una polizza assicurativa Rc Auto o Rc Moto, ci sono le cosiddette garanzie accessorie. Tecnicamente, in realtà, anche la famosissima polizza “kasko” rientra tra le garanzie accessorie di una Rc, sebbene l’uso comune che l’accezione di questo termine ha assunto richiama piuttosto il concetto di una polizza a sé stante. Tornando al tema che qui intendiamo affrontare, tra le garanzie più utili c’è senza ombra di dubbio quella relativa ad eventi atmosferici e calamità naturali (ad ogni modo compresa nella kasko). Eventi come la grandine, le alluvioni, gli smottamenti, valanghe, frane, eccetera possono causare ingenti danni ai veicoli e soprattutto sono per loro natura pressoché inevitabili, benché rari.
Da qui la necessità di avere una polizza che copra anche questa casistica di danni, che è sempre consigliabile inserire nel proprio contratto con la compagnia assicurativa. Sebbene in Italia non siano diffusissime calamità di una certa entità, come ad esempio i tifoni, gli uragani e le trombe d’aria, purtroppo all’ordine del giorno in altre zone del globo, sono invece in agguato fenomeni naturali più comuni quali la grandine. Per questo quasi tutte le compagnie (sebbene non ci sia nessun obbligo da parte loro di fornire questo tipo di copertura) offrono la possibilità di assicurarsi contro simili eventi. In questo caso: a differenza di altre polizze decisamente più personalizzabili, come la Kasko, il risarcimento sarà determinato in base al valore commerciale dell’auto e al danno subito. Il diritto all’indennizzo, poi, si otterrà documentando l’avvenuto evento atmosferico attraverso le denunce degli organi di polizia (inclusi vigili del fuoco e protezione civile) o, in subordine, di una dichiarazione dell’Osservatorio meteorologico più vicino al luogo teatro dell’evento atmosferico che ha determinato il danno. Sono esclusi, tra gli eventi liquidabili dall’assicurazione per questa garanzia, i danni provocati da incendio che, come abbiamo visto in altre occasioni, sono oggetto di un altro tipo di copertura assicurativa.
Ma cosa succede se, ad esempio, la pioggia fa cadere un albero (o altro oggetto) che finisce sul nostro veicolo danneggiandolo? Il quesito è assolutamente interessante poiché potrebbe originare controversie con la compagnia ed equivoci giurisprudenziali. Per rispondere a questo dilemma rimandiamo ad un autorevole parere giuridico fondato su una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
Come si è visto, dunque, il danno provocato al nostro bene, da una parte non è risarcibile con questa tipologia di polizza, dall’altro sarebbe oggetto di un risarcimento anche in assenza di una specifica copertura assicurativa, poiché attribuibile al proprietario (anche se soggetto pubblico) del bene che ha provocato il danno.

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